1. Il secondo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno; se è gravissima, della reclusione da uno a tre anni».
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è abrogato.
3. Il quinto comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela salvo nei casi previsti dal primo comma».