Art. 2.
(Unificazione e aumento delle pene edittali per i reati di lesioni colpose gravi e gravissime).

      1. Il secondo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno; se è gravissima, della reclusione da uno a tre anni».

      2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è abrogato.
      3. Il quinto comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Il delitto è punibile a querela salvo nei casi previsti dal primo comma».